Disegno di Legge Costituzionale: Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari

Riportiamo il disegno di legge Costituzionale sul Senato delle Autonomie.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori CHITI, ALBANO, AMATI, BROGLIA, CAPACCHIONE, CASSON, CORSINI, CUCCA, D’ADDA, DIRINDIN, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, RICCHIUTI, SILVESTRO, SPILABOTTE, TOCCI, TURANO, BUEMI e STEFANO.

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2014

Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari.

ONOREVOLI SENATORI. – L’Italia ha urgente bisogno di modernizzare le istituzioni nelle quali si esprime la volontà politica dei suoi cittadini, a cominciare dai due rami del Parlamento.
L’opinione pubblica reclama un’autentica riduzione dei costi della politica, un innalzamento della qualità della rappresentanza liberandola dalla morsa delle burocrazie di partito vecchie e una più efficace azione di governo superando il bicameralismo paritario.
Al Governo va riconosciuto il merito di aver posto concretamente il problema. Al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, va dato atto di essere riuscito a coinvolgere una parte dell’opposizione nel disegno riformista.
Ma in una repubblica parlamentare, che non ha deciso di diventare presidenzialista, le Camere possono fare di più. Molto, moltissimo di più.
Questo disegno di legge si prefigge di raggiungere tutti e tre gli obiettivi, che stanno a cuore anche all’opinione pubblica, rivedendo il numero dei deputati e dei senatori e ridefinendo le competenze delle due Camere. La Costituzione fissa in 630 il numero dei deputati e in 315 quello dei senatori.
Questo disegno di legge costituzionale dimezza i primi e riduce a 100 i secondi, ai quali vanno aggiunti sei senatori delle circoscrizioni estere.
L’elezione dei senatori su base regionale assicura una rappresentanza dei territori aggiuntiva rispetto a quella già naturalmente prevista nei collegi entro i quali avviene l’elezione dei deputati. Per rafforzare questo
legame e per ulteriori risparmi è da prevedere la possibilità che ciascuna regione riduca i componenti dei propri consigli di un numero di consiglieri pari a quello dei senatori eletti nella regione medesima. La democrazia si fonda sulla sovranità dei cittadini e sulla evidente opportunità di non cumulare in capo alla stessa persona una molteplicità di funzioni, anche al fine di evitare indebite sovrapposizioni di incarichi e possibili conflitti di interessi.
Per questo, pur differenziando chiaramente il ruolo e i compiti della Camera e del Senato, il disegno di legge affida ai cittadini il diritto di eleggere deputati e senatori.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Camera dei deputati)
1. L’articolo 56 della Costituzione è sosti-tuito dal seguente: «Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, tenuto conto del necessario equilibrio di genere. Il numero dei deputati è di trecentoquindici. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dal-l’ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 2.
(Senato delle Autonomie e delle Garanzie)
1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 57. – Il Senato delle Autonomie e delle Garanzie è eletto su base regionale, tenuto conto del necessario equilibrio di genere. Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti».

Art. 3.
(Elettorato attivo e passivo del Senato delle Autonomie e delle Garanzie)
1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età».

Art. 4.
(Senatori a vita)
1. L’articolo 59 della Costituzione è sosti-tuito dal seguente: «Art. 59. – È senatore di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica».

Art. 5.
(Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità)
1. Il primo comma dell’articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La legge determina i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore».

Art. 6.
(Verifica e permanenza dei titoli di ammissione)
1. L’articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 66. – Ciascuna Camera verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Contro le decisioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, da parte di chi ha un interesse di-retto ed immediato e secondo le modalità previste dalla legge».

Art. 7.
(Funzione legislativa paritaria)
1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, nonché per le leggi: a) in materia di sistemi elettorali; b) in materia di ordinamenti dell’Unione europea; c) in materia di tutela delle minoranze linguistiche; d) di cui ai seguenti articoli: 7, comma secondo, 8, comma terzo, 10, commi se-condo e terzo, 13, 14, comma secondo, 15, comma secondo, 16, 21, commi primo, se-condo e terzo, 24, commi primo e secondo, 25, 27, 32 comma secondo, 40, 48, commi terzo e quarto, 51, 60, comma secondo, 65, 66, 69, 75, 80, 87, comma nono, 98, comma terzo, 100 comma terzo, 102, 103, 108, 111, 125, 135, comma quinto e sesto, 137, comma secondo.
Le altre leggi sono approvate dalla Ca-mera dei deputati, secondo le norme di cui all’articolo 72».

Art. 8.
(Procedimento legislativo)
1. L’articolo 72 della Costituzione è sosti-tuito dal seguente: «Art. 72. – Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati. Possono essere presentati al Senato delle Autonomie e delle Garanzie i disegni di legge che ri-chiedono la necessaria approvazione anche di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 70, primo comma. Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dalla Camera competente, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale, secondo le norme del suo regolamento. Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti prioritari e abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza, anche su richiesta del Governo. Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera competente è sempre adottata per i disegni di legge di cui all’articolo 70, primo comma, oltre che per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi. I disegni di legge di cui all’articolo 70, secondo comma, dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, sono trasmessi al Senato delle Autonomie e delle Garanzie che, entro dieci giorni, può, a norma del proprio regolamento, deliberare di esaminarli. L’esame deve concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora il Senato delle Autonomie e delle Garanzie non abbia deliberato di procedere all’esame o non lo abbia concluso nei termini indicati, il testo approvato dalla Camera dei deputati è trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione. Qualora il Senato delle Autonomie e delle Garanzie abbia approvato modifiche al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, esso è rinviato a quest’ultima per la deliberazione definitiva. Se la Camera non condivide le modifiche votate dal Senato, procede alla approvazione definitiva del disegno di legge con maggioranza del cinquanta per cento più uno dei componenti. Il testo approvato viene tra-smesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione. Devono in ogni caso essere approvate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, ai sensi dell’articolo 138, nonché quelle per le quali la Costituzione prescriva espressamente l’approvazione con una maggioranza pari o superiore a quella assoluta dei componenti di ciascuna Camera e quelle di cui all’articolo 70, primo comma».

Art. 9.
(Promulgazione della legge)
1. All’articolo 73 della Costituzione il se-condo comma è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l’urgenza, la legge ordinaria è promulgata nel termine da essa stabilito».

Art. 10.
(Rinvio delle leggi)
1. L’articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato chiedere una nuova deliberazione alla Camera dei deputati o, per le leggi di cui all’articolo 70, primo comma, a entrambe le Camere. Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata».

Art. 11.
(Conversione in legge e regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti da parte della Camera dei deputati)
1. L’articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 77. – Il Governo non può, senza legge di delegazione, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati o, nei casi in cui sia richiesta la sua approvazione ai sensi dell’articolo 70, primo comma, al Senato delle Autonomie e delle Garanzie. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Art. 12.
(Approvazione del bilancio e del rendiconto generale)
1. All’articolo 81 della Costituzione il quarto comma è sostituito dal seguente: «La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo».
2. All’articolo 81 della Costituzione il sesto comma è sostituito dal seguente: «Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale».

Art. 13.
(Funzioni di controllo delle Camere)
1. L’articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 82. – Il Senato delle Autonomie e delle Garanzie può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede comunque all’inchiesta quando la proposta è presentata da un quarto dei componenti del Senato. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante interrogazioni, interpellanze e nelle altre forme previste dal regolamento. Le nomine effettuate dal Governo alle cariche direttive di enti e istituzioni pubbliche di rilievo nazionale sono immediatamente comunicate al Senato delle Autonomie e delle Garanzie. Il Senato, attraverso una sua Commissione, procede all’audizione dei soggetti no-minati dal Governo ad una delle cariche di cui al comma precedente, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, al fine di valutare la trasparenza delle procedure di selezione e di verificare l’assenza di cause ostative alla nomina, la sussistenza di idonei requisiti di esperienza e competenza e la mancanza di situazioni di conflitto d’interessi. Le risultanze dell’audizione in Commissione sono oggetto di una relazione che viene sottoposta all’Assemblea che, nei successivi quindici giorni, può deliberare di non confermare la nomina».

Art. 14.
(Il rapporto di fiducia tra il Governo e la Camera dei deputati)
1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 94. – Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati. La Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia».

Art. 15.
(Soppressione del CNEL)
1. L’articolo 99 della Costituzione è abrogato.

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